Art. 4.

      1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 4, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali per le elezioni dei consigli delle province de L'Aquila e di Avezzano, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale de L'Aquila la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 2.
      2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 4, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Avezzano degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali e del parere di cui all'articolo 1, comma 3.
      3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2

 

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sono altresì individuate le procedure per la gestione, da parte del commissario di cui all'articolo 4, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
      5. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia de L'Aquila e la provincia di Avezzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539.
      6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia de L'Aquila e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Avezzano.
      7. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui sono al comma 6 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Avezzano a decorrere dalla data del loro insediamento.